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Chi Sanifica gli impianti ?










Ai tempi del COVID19 la domanda che giornalmente mi viene fatta è :

- Chi può fare la sanificazione di un ambiente ?


Per questo ho deciso di fare un Post utile a tutti, addetti ai lavori, cittadini privati e chi semplicemente è interessato alla questione, sintetizzando gli argomenti. Per i dettagli si rimanda alla lettura della legislatura esistente.


Gli installatori e manutentori NON POSSONO sanificare gli impianti.


Una nuova opportunità ? Il manutentore sanificatore di impianti

Nel proseguo del post spiegherò il perchè un comune installatore o manutentore non può Sanificare un impianto ma spiegherò anche che per loro si aprono nuovi scenari lavorativi.

Qualora una ditta installatrice svolga attività di installazione, manutenzione di impianti, è a mio parere utile valutare (assieme al proprio commercialista) la possibilità di ampliare il proprio "Titolo Camerale" facendo aggiungere la "sanificazione" in maniera da rendere completa la propria professione senza incorrere in problematiche legali. Si pensi che il "Sanificatore" non può smontare i canali aria, i condizionatori perchè sono opere di manutenzione che deve fare il manutentore abilitato. Il manutentore tradizionale d'altro canto non può sanificare...

Quindi o si chiamano 2 distinte ditte (ciascuna per la propria competenza) oppure è una opportunità che si generino "manutentori abilitati alla Sanificazione degli impianti"


Esiste una legge che regola la Sanificazione ?

Così come per l'installazione degli impianti esiste il D.M. 37/2008 che regola l'installazione degli impianti, anche per la sanificazione esistono due riferimenti normativi importanti :

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82 : "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"

DECRETO 7 Luglio 1997 n. 274 : "Regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994 n 82"


Cosa significa Sanificare un ambiente ?

Ce lo dice il decreto stesso all'art 1 : "sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".

La parte finale lascia abbastanza perplessi...secondo tale decreto tra le attività del sanificatore vi sarebbero anche quella del controllo di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.


Requisiti di una ditta che esegue sanificazione di ambienti ?

In analogia a quanto richiesto dal D.M. 37/08 per le ditte installatrici, per le ditte sanificatrici sono richiesti i seguenti requisiti :

- Le imprese che svolgono attività di sanificazione devono essere iscritte alla Camera di commercio o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

- Requisiti Tecnico Professionali.

- Requisito di Onorabilità.


Requisito Tecnico Professionali

Il decreto 7 Luglio 1997 n.274 specifica che la ditta installatrice deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti :

  1. assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

  2. attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

  3. attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

  4. diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività.

  5. diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività


Requisito di Onorabilità

  1. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione

  2. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.....

  3. non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione....o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

  4. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513- bis del codice penale.

  5. non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.


Sanzioni ?

Per chi sanifica senza averne titolo è prevista la reclusione fino a 6 mesi o sanzione amministrativa fino a 500 euro mentre per chi fa sanificare ad una ditta senza averne titolo è prevista una sanzione amministrativa fino a 1000 euro. Per sapere se una ditta è autorizzata basta farsi consegnare la Visura Camerale e su di essa deve essere esplicitamente indicato che la ditta ha titolo di fare attività di sanificazione.





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